Appalto lecito di Servizi
Ai sensi dell’ art.29 del D.lgs 276/2003
“Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 del c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro che l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto”.
Per appalto di servizi si intende il contratto con il quale una parte (Appaltatore) assume con organizzazione di mezzi necessari e congestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto committente.
Ai fini dell’accertamento dell’ipotesi lecita e genuina dell’appalto, l’attenzione va indirizzata all’organizzazione, gestione di capitali e rischio d’impresa. Si vuole inoltre specificare che il legislatore ha voluto, soprattutto nell’ambito dell’ Appalto Lecito di Servizi, assegnare all’appaltatore una rilevanza assoluta, anche per il solo apporto di capitale o altri beni immateriali, come know how o specifiche professionalità.
L’effettivo esercizio della propria organizzazione e l’assunzione del rischio d’impresa segna il discrimen tra appalto lecito di servizi e somministrazione Lecita di Lavoro.
The MovieBros (Appaltatore) si fa carico dell’organizzazione e si assume ogni rischio relativo alla gestione del personale collocato ( malattia, infortuni, posizione Inps, Inail, Enpals).
The MovieBros realizza pienamente la sua attività nel totale rispetto delle norme giuridiche vigenti adottando la forma di appalto lecito di servizi.
In totale trasparenza il cliente è mallevato da ogni responsabilità e dal rischio d’impresa relativo al personale assunto.
Le mutate esigenze produttive delle imprese hanno reso necessaria una ridefinizione dei fenomeni di scissione tra fornitore di lavoro ed utilizzatore del lavoro.
La attuale normativa(art.85 del D.lgs. n.276/2003) abroga totalmente la legge 1369/69, non intaccandone però la natura sostanziale: tale articolo infatti normalizza e inquadra rigorosamente i fenomeni di scissione tra fornitore di lavoro ed utilizzatore del lavoro, individuando due specifiche forme giuridiche: somministrazione lecita di lavoro (agenzie per il lavoro) e appalto lecito di servizi.